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Tutto ciò che c’è da sapere sulle agevolazioni previste dall’art. 64 per l’acquisto di una casa
L’approvazione del Decreto Sostegni-bis riunisce tutte le misure prese dallo Stato per far fronte alla crisi da COVID-19 e gli interventi a sostegno dei cittadini. All’interno di tale Decreto, vi sono incluse anche le agevolazioni e le esenzioni in vari settori.
A tal proposito, l’art. 64 disciplina tutte le “Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile” e garantisce un sistema per poter usufruire delle agevolazioni ed esenzioni in materia.
Scendendo nello specifico, l’art. 64 prevede l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione della casa, incluse le esenzioni per l’imposta ipotecaria, catastale (prevedendo uno sconto di 50€ cada una, includendo le esenzioni di tasse, tributi speciali e bollo) e di registro (prevedendo uno sconto del 2% con il minimo di 1.000€), purché siano contratti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Tra le agevolazioni ed esenzioni stipulate dall’art. 64 sono anche inclusi gli atti traslativi, come quelli che prevedono il passaggio della nuda proprietà, usufrutto, e uso dell’immobile.
Possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 64 del Decreto Sostegni-bis tutti i cittadini minori di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, che abbiano stipulato un atto d’acquisto di una prima casa, rispettando le date di contratto previamente indicate.
Inoltre, è indispensabile che gli immobili, oggetto di tale atto, non siano appartenenti alle seguenti categorie catastali:
È bene sottolineare, inoltre, che i minori di 36 anni i quali rispettino i suddetti requisiti, possono anche usufruire di una diminuzione dell’IRPEF delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, purché facciano riferimento alla data successiva all’acquisizione del credito.
Infine, è importante sapere che, in riferimento all’art.64 del Decreto Sostegni-bis in materia di atti traslativi a titolo oneroso, non sono contemplati i contratti preliminari. A tal proposito, la tassazione di quest’ultimi resta invariata.
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