Saremo sempre a disposizione per ogni tua esigenza!
Guida sulla cessione della propria casa in comodato d’uso
Il comodato d’uso è un accordo che permette al proprietario (comodante) di mettere a disposizione di un'altra persona (comodatario) il proprio immobile, affinchè se ne faccia uso senza corrispondere un affitto. Tale tipologia di contratto potrebbe essere stipulata, ad esempio, se si tratta di una seconda casa concessa al proprio figlio.
Qualche anno fa, il comodato d’uso era anche conosciuto giuridicamente come prestito ad uso, proprio per la caratteristica di non diventarne proprietario, ma solo fruitore con obbligo di restituzione. Gli articoli del Codice Civile che trattano e regolano tale argomento sono. il 1803 e 1812. In questi due testi si specifica anche che il contratto di comodato d’uso gratuito può essere legittimamente stipulato in forma scritta o verbale.
Il comodato d’uso gratuito garantisce diversi vantaggi e benefici per entrambe le parti coinvolte. In primo luogo, come specificato in precedenza, il comodatario può disporre dell’immobile senza dover pagare alcun importo. Per il comodante, invece, i benefici sono a livello fiscale, le cui detrazioni arrivano perfino al 50% sulla base imponibile dell’IMU. A tal proposito, è bene ricordare che l‘IMU è una tassa che spetta al proprietario dell’immobile. Per ottenere la suddetta detrazione, è importante soddisfare alcuni requisiti:
il contratto deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate e comunicato al Comune di riferimento;
Il rapporto di parentela tra comodatario e comodante deve essere obbligatoriamente di primo grado;
L’immobile in questione deve essere utilizzato come abitazione principale;
Il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è locato l’immobile ceduto in comodato d’uso.
Per quanto riguarda, invece, la Tari (tassa sui rifiuti), il pagamento deve essere effettuato dal beneficiario dell’immobile e non dal proprietario. Mentre la Tasi, viene ripartita tra i due soggetti. In modo specifico, il comodatario deve corrispondere una percentuale del 10 o 30% sul totale per poter sfruttare l’aliquota agevolata.
È bene specificare anche che si tratta, per la maggior parte dei casi, di un contratto di cui ci si avvale a livello familiare, anche se, in realtà, è un tipo di contratto molto flessibile e verasatile. Il comodato d’uso gratuito è anche un contratto che viene scelto anche per rapporti di affari, come per esempio, tra imprenditori e professionisti per il rilascio dell’uso di studi o attrezzature.
Nel momento in cui si decide di stipulare un contratto in comodato d’uso gratuito, è importante sapere che non è prevista la possibilità di sfratto. L’unico modo per mandar via il beneficiario è attraverso la risoluzione per adempimento, dimostrando un danneggiamento volontario dell’immobile da parte del comodatario. Inoltre, è possibile avvalersi della restituzione dell’immobile in caso di contratto scaduto o nel momento in cui non vi sia una scadenza fissata.
I rischi del contratto in comodato d’uso gratuito toccano entrambe le parti coinvolte. È importante conoscerli per tutelarsi nel migliore dei modi e non incorrere in situazioni scomode e spiacevoli.
È consigliabile, nella maggior parte dei casi, fissare una data di scadenza del contratto, per evitare che il beneficiario si ritrovi senza una casa da un giorno all’altro. Il rischio, invece, da parte del proprietario dell’immobile riguarda solo l’impossibilità di sfratto, problema nettamente minore che si risolve nel momento in cui si sia stiupulato un contratto con una data di scadenza ben definita.
Nel caso in cui si decida di stipulare il contratto in comodato d’uso gratuito per un tempo determinato, non esiste una durata minima o una massima. La decisione della scadenza viene lasciata alle parti coinvolte. Alla scadenza del contratto, però, è possibile rinnovarlo, pagando 200€ di imposta di registro. Nel caso di tempo indeterminato, tale imposta si paga solo una volta.
È bene specificare anche che, nel caso in cui venga stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito, il beneficiario può richiedere anche la residenza, dimostrando all’anagrafe che quella è la propria abitazione principale.
Inoltre, il beneficiario è responsabile dei danni e non può concedere a terzi il bene oggetto del contratto.