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Cosa fare se l’amministratore di condominio rassegna le dimissioni?
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Cosa fare se l’amministratore di condominio rassegna le dimissioni?

Dimissioni dell’amministratore: quali sono i casi e cosa fare?

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In un condominio è necessario avere un amministratore che gestisca l’edificio e amministri le finanze. Può capirare, però, che nel bel mezzo del mandato, l’amministratore decida di rassegnare le dimissioni a causa di divergenze o per motivi personali che impediscano di portare a termine il proprio lavoro come gestore. In caso di tale eventualità, l’amministratore non è obbligato a restare in carica fino alla fine del mandato e può rassegnare le dimissioni in qualunque momento. 

Grazie alla “prorogatio imperii”, i condomini temporaneamente privi di amministratore hanno la garanzia di essere coperti per le pratiche urgenti. Nonostante la cessazione del rapporto, l’amministratore uscente è tenuto, ai sensi dell’articolo 1129 c.c., a eseguire tutte le attività urgenti, anche straordinarie, oltre che a consegnare la documentazione in suo possesso. Tale garanzia vale anche nei casi in cui si tratti di scadenza del mandato, revoca o invalidità della nomina. Uno dei pochi casi in cui non ci si può affidare alla prorogatio imperii è in caso di cessazione per decesso. La morte dell’amministratore estingue automaticamente il mandato e gli eredi non ne sono coinvolti in nessun modo. 

Tra le attività che rientrano nella gestione con prorogatio imperii, ci sono anche quelle di ordinaria amministrazione come il pagamento delle bollette, la convocazione delle assemblee e la raccolta delle quote condominiali. Vengono lasciate fuori da questo tipo di gestione gli interventi di manutenzione straordinaria non urgenti.

Nonostante la formula prorogatio imperii che permette di continuare a gestire il condominio fino al passaggio di consegne, una volta cessato il mandato,  l’amministratore deve obbligatoriamente riconsegnare tutti i documenti condominiali, compresi i registri. 

La prorogatio imperii non esime il condominio dal convocare un’assemblea straordinaria per provvedere immediatamente alla nomina di un nuovo amministratore. È possibile anche raccogliere più preventivi e riaggiornarsi con la convocazione di una nuova assemblea per la decisione definitiva.

La richiesta di convocare l’assemblea deve provenire da almeno due condòmini, in rappresentanza di un sesto dei condòmini dell’edificio.

È necessario sapere che, secondo la legge, qualora ci siano ritardi nella nomina del nuovo amministratore, quello uscente può richiedere la nomina immediata di un sostituto direttamente al giudice o consegnare la documentazione ad uno dei condòmini (quest’ultimo caso solo se si tratta di edifici con più di otto proprietari).

È importante considerare anche che, qualora l’amministratore uscente abbandoni improvvisamente la gestione senza aver portato a termine le pratiche importanti in corso, i condòmini possono richiedere il risarcimento dei danni. A tal proposito, è consigliabile, nel caso di dimissioni, giustificare la rinuncia all’incarico in modo da dare un lasso di tempo che sia sufficiente per cercare un sostituto.

Anche l’amministratore è tutelato e può richiedere un risarcimento danni ai condòmini, qualora la revoca del mandato avvenga senza una giusta causa. Quest’ultima deve essere valutata da un giudice e, un esempio di giusta causa potrebbe consistere nel disinteresse da parte dei condòmini e nel caso in cui non si presenti mai nessuno alle assemblee, impedendo all’amministratore di adempiere all’incarico e gestione corretta del condominio.

 

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