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Cosa c’è da sapere prima di intestare una casa a terzi?

Guida pratica per intestare la propria casa a un’altra persona

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Intestare un appartamento ad un’altra persona significa donare la proprietà in modo indiretto e, quindi, pagare l’acquisto per conto di terzi, senza l’obbligo di ottenere nulla in cambio. 

È, sicuramente, più conveniente acquistare l’immobile ed intestarlo direttamente a terzi, rispetto ad un successivo cambio di intestatario, ond’evitare che si debba pagare il doppio rogito, doppie spese notarili e versare doppiamente le imposte statali.

Nel caso in cui l’operazione d’acquisto avvenga con l’intento di intestare l’immobile direttamente a terzi, dinnanzi al notaio dovranno presentarsi: il venditore, il donante (che effettua il pagamento) e il donatario (futuro proprietario, che si impegna a pagare le tasse sulla proprietà a lui donata).

Il donante può anche decidere di dare dei soldi a terzi con il fine di acquistare un immobile. In tal caso, però, nonostante si tratti lo stesso di donazione indiretta, il donante resterebbe fuori dalla firma del contratto. 

Esiste anche un altra possibilità oltre quelle fino ad ora elencate, per intestare a terzi l’immobile da acquistare. Si tratta di un accordo preliminare in cui l’acquirente può riservarsi il diritto di sostituire l’intestatario dell’immobile in procinto di essere acquistato, nei termini stabiliti. 

Il compromesso preliminare è regolato dall’art. 1401 del codice civile, secondo il quale ci si potrebbe avvalere di tale possibilità anche nel caso in cui si è in condizioni di dover rappresentare una terza persona, momentaneamente assente, per la firma del contratto preliminare d’acquisto di una casa. In tale documento, viene registrato che, durante il rogito, si presenterà il vero proprietario per firmare l’atto di compra-vendita e non sarà necessario inserire i dati e il nominativo di quest’ultimo che compariranno solo nel momento in cui verrà firmata la dichiarazione di nomina.

È bene sapere che, in caso di donazione e successiva morte del donante, gli eredi possono contestare tale donazione (indifferentemente se si tratta di donazione diretta o indiretta), a causa della riduzione del patrimonio a danno degli eredi non coinvolti nella donazione. Tale contestazione può essere effettuata entro 10 anni dalla morte del donante e il donatario sarà tenuto alla restituzione agli altri eredi del corrispondente in denaro, mantenendo la proprietà precedentemente donata.

 

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