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Tutto ciò che c’è da sapere sull’uso civico
L’uso civico è un diritto di origine antichissima, il cui concetto risale addirittura all’epoca medievale e ripreso, in seguito, anche dagli antichi romani. L’uso civico, nella mentalità arcaica, è da intendersi come se fosse una concessione per il libero uso di aree comunitarie quali prati, pascoli, laghi e boschi, appartenenti all’aristocrazia, nei confronti dei sudditi.
In epoca moderna, si è mantenuto il concetto di uso civico, adattandosi alle nuove esigenze. E? proprio per questo motivo che, a partire dal 1952, tale diritto è stato regolato e rivalutato con specifiche leggi che conducono ad un concetto più moderno di uso civico.
Dal punto di vista globale, una nuova prospettiva di uso civico, in realtà, si inizia a intravedere in Francia nel 1800 con la promulgazione dell’art. 544 da parte di Napoleone Bonaparte. Tale articolo pone l’accento sul diritto di godimento assoluto di proprietà, purchè non si commettano atti vietati dalla legge su di esso.
In Italia, invece, fu l’epoca fascista a stilare una prima regolazione dei territori ad uso civico, al fine di classificarli nei rispettivi catasti.
Come detto in precedenza, una delle leggi più importanti sull’uso civico a livello nazionale, risale al 1952. L’art. 991 del 25 luglio 1952 riconobbe la salvaguardia ambientale di tali aree collettive. Successivamente sono stati approvati altri decreti legislativi, che hanno regolato sempre più tale diritto civico; in particolare, si annoverano la legge Galasso del 1983 che mette il focus principale sui vincoli ambientali e paesaggistici, il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e, infine, la legge del 20 novembre 2017 per la gestione e tutela del demanio civico italiano.
In primo luogo, è necessario specificare che, l’uso civico è un diritto che non può essere soggetto a prescrizione o usucapione. La compra-vendita di un territorio a uso civico è vietata o comunque annullabile, nel caso in cui venga erroneamente portata a termine. Inoltre, è importante sapere che, una delle difficoltà a cui si deve far fronte per il riconoscimento accurato di un territorio ad uso civico, consiste nell’impossibilità di inquadrare esattamente i perimetri catastali di tali aree.
Nonostante ciò, esiste un modo per ovviare a tale divieto e procedere con il riconoscimento di un territorio ad uso civico. Detta procedura prende il nome di “affrancazione” e consiste in una sorta di sdemanializzazione in favore del privato che vuole acquistare il suddetto territorio.
Scendendo maggiormente nei particolari, l’affrancazione è una procedura a titolo oneroso che prevede una vera e propria liberazione del territorio in questione dall’uso civico, in modo da dare la possibilità al richiedente di diventarne proprietario.
In primo luogo, al fine di consentire l’approvazione della richiesta di affrancazione su un territorio ad uso civico, è indispensabile determinarne il valore economico, attraverso l’ispezione di un tecnico competente.
Tale istanza può essere richiesta solo nel caso in cui siano passati 5 anni dal primo atto di trasferimento, che vede come oggetto l’immobile su territorio ad uso civico e risultarne intestatari. La trasmissione degli atti deve avvenire esclusivamente attraverso l’invio di una PEC e i documenti da includere sono:
Una volta ottenuto il permesso, in seguito alle dovute verifiche tecniche, e stabilito il prezzo di tale procedura, l’interessato dovrà presentare la copia della ricevuta di pagamento.